Art. 3.

      1. Il candidato che ha richiesto o in qualsiasi modo sollecitato propaganda elettorale in suo favore a persona sottoposta a misura di prevenzione è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
      2. Con la sentenza di condanna per il reato di cui al comma 1 il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; se eletto, lo dichiara decaduto dalla carica.
      3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità o di decadenza.